AccordoTitolo VII

Art. 52

Cooperazione industriale

In vigore dal 3 apr 1997
Cooperazione industriale 1. La cooperazione sarà tesa a promuovere in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know-how; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e prassi commerciati adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di una economia di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-52

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo