Accordo›Titolo VII
Art. 73
Dogane
In vigore dal 3 apr 1997
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale moldavo a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprenderà:
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico:
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Moldavia;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all', l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-73