Accordo›Titolo VII
Art. 71
Turismo
In vigore dal 7 apr 1997
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:
- agevolare il turismo;
- intensificare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;
- favorire l'interazione tra gli enti ufficiali del turismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-71