AccordoTitolo VII

Art. 71

Turismo

In vigore dal 7 apr 1997
Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - intensificare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte; - favorire l'interazione tra gli enti ufficiali del turismo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-71

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