Accordo›Titolo VII
Art. 70
Cooperazione sociale
In vigore dal 7 apr 1997
Cooperazione sociale
1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede quanto segue:
- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:
- ottimizzare il mercato del lavoro;
- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Bielorussia.
Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Bielorussia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-70