AccordoTitolo VII

Art. 66

Servizi finanziari

In vigore dal 7 apr 1997
Servizi finanziari La cooperazione dovrà agevolare l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni nella Repubblica di Bielorussia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Bielorussia, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-66

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