Accordo›Titolo VII
Art. 69
Sviluppo regionale
In vigore dal 7 apr 1997
Sviluppo regionale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate.
Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivarlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-69