Accordo›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 7 apr 1997
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo III, fatta eccezione per l'.
2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e della Repubblica di Bielorussia.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-21