AccordoTitolo III

Art. 22

In vigore dal 7 apr 1997
Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se del caso, gli scambi di materiali nucleari verranno disciplinati da un accordo specifico concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Bielorussia.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-22

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