AccordoTitolo IV

Art. 24

Coordinamento della previdenza sociale

In vigore dal 7 apr 1997
Coordinamento della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di: i) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità bielorussa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica; - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori; ii) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili nella Repubblica di Bielorussia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati nella Repubblica di Bielorussia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-24

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