Accordo›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 7 apr 1997
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kazaki legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kazakistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati su suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-19