Accordo

Art. 24

In vigore dal 7 apr 1997
1. Le disposizioni dell' non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna Parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla offerta sino alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi) ultimi di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) predisposizione della documentazione riguardante i documenti di trasporto, i documenti doganali o altri documenti inerenti all'origine, natura o qualità delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di qualsiasi accordo commerciale, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco: f) le operazioni effettuate per conto delle società, l'organizzazione dello scalo della nave e ove richiesto, la ripresa del carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-24

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