Accordo
Art. 23
In vigore dal 7 apr 1997
1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società kazake che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli
Stati membri concedono alle controllate delle società kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno
favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la
Comunità e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie
delle società kazake stabilite sul loro territorio un
trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di
quello concesso alle sedi secondarie di società dei paesi terzi.
2. Fatte salve le disposizioni degli , la Repubblica del Kazakistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle società comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società e alle loro secondarie oppure, se più favorevole, alle società e alle sedi secondarie di società dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività sul suo territorio ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-23