AccordoTitolo III

Art. 14

In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su tali sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-14

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