Accordo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 7 apr 1997
1. Le merci originarie della Repubblica del Kazakistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo nonché le disposizioni degli degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica del Kazakistan in esenzione da tutte le restrizioni quan- titative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-11