Protocollo n. 4Titolo VII

Art. 44

Merci in transito o in deposito

In vigore dal 5 mar 1997
Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o della Tunisia oppure, laddove si applicano le disposizioni degli , in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Marocco, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-44

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