Protocollo n. 5›Titolo VII
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 mar 1997
PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-1-3