Protocollo n. 4›Titolo VII
Art. 39
Modifiche del protocollo
In vigore dal 5 mar 1997
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare, a richiesta di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale,
l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-39