Protocollo n. 4Titolo VII

Art. 39

Modifiche del protocollo

In vigore dal 5 mar 1997
Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione può decidere di modificare, a richiesta di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-39

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