Protocollo n. 4›Titolo VI
Art. 37
Applicazione del protocollo
In vigore dal 5 mar 1997
Applicazione del protocollo
1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità", non rientrano i prodotti originari di queste zone.
2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni
particolari di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-37