Protocollo n. 4›Titolo VI
Art. 38
Condizioni particolari
In vigore dal 5 mar 1997
Condizioni particolari
1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
2. Purchè siano stati trasportati direttamente a norma dell', sono considerati:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti totalmente ottenuti a Centa e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, della Tunisia o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni
insufficienti di cui all';
2) prodotti originari della Tunisia:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia;
b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o
trasformazioni insufficienti di cui all'.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Tunisia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il
presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-38