Art. 38 · Condizioni particolari
Protocollo n. 4Titolo VI

Art. 38

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Condizioni particolari

In vigore dal 5 mar 1997
Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purchè siano stati trasportati direttamente a norma dell', sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Centa e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, della Tunisia o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'; 2) prodotti originari della Tunisia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia; b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Tunisia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1. 5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-38