Protocollo n. 4Titolo IV

Art. 17

Certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 5 mar 1997
Certificato di circolazione EUR.1 Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-17

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