Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 12
Elementi neutri
In vigore dal 5 mar 1997
Elementi neutri
Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Tunisia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, nè delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, nè sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-12