Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 13
Principio della territorialità
In vigore dal 5 mar 1997
Principio della territorialità
Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Tunisia, fatte salve le disposizioni degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-13