Accordo

Art. 17

In vigore dal 5 mar 1997
1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo