Accordo
Art. 17
13 / 158In vigore dal 5 mar 1997
1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.
2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-17