Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 5 mar 1997
1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-17