Protocollo n. 5Titolo VII

Art. 14

Esecuzione

In vigore dal 5 mar 1997
Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Tunisia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alla autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizione necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato di cooperazione doganale istituito dall' del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-14-2

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