Protocollo n. 5Titolo VII

Art. 13

Spese di assistenza

In vigore dal 5 mar 1997
Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-13-2

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