Protocollo n. 5Titolo VII

Art. 10

Obbligo di osservare la riservatezza

In vigore dal 5 mar 1997
Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti contraenti è equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-10-2

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