Art. 6
LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665
In vigore dal 14 gen 1997
(Rapporti giuridici e patrimonio)
1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-12-21;665#art-6