Art. 12

LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

In vigore dal 14 gen 1997
(Fondo di produttività) 1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttività" con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. 2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonchè i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale.
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