Art. 10
LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665
In vigore dal 14 gen 1997
(Programmi europei nel settore della
navigazione satellitare)
1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare "Global navigation satellite system" (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la Direzione generale dell'aviazione civile, l'Agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all', consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-12-21;665#art-10