Art. 4
LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665
In vigore dal 14 gen 1997
(Statuto)
1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonchè gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.
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