Art. 1
In vigore dal 31 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-rd-1