Convenzione
Art. 29
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
In vigore dal 31 mar 1996
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
Una persona residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dell'altro Stato contraente non ha diritto alle esenzioni fiscali in detto altro Stato ancorchè previste dalla presente Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata dalla produzione o dall'attribuzione di detti elementi di reddito sia stato quello di trarre vantaggio dalle disposizioni della presente Convenzione.
Nell'adottare decisioni ai sensi del presente Articolo, l'autorità o le autorità competenti hanno diritto a considerare, tra gli altri elementi, l'ammontare e la natura del reddito, le circostanze in cui il reddito è stato prodotto, l'intenzione espressa dalle parti coinvolte nella transazione, nonché l'identità e la residenza delle persone che, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, controllano o sono i beneficiari effettivi (i) del reddito o (ii) le persone che sono residenti dello Stato contraente o degli Stati contraenti e che sono interessate dal pagamento o dalla percezione di detti redditi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-29