Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 31 mar 1996
ENTRATA IN VIGORE 1. la presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Almaty non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al 1 gennaio 1994; b) con riferimento alle imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1994. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da, diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo