Convenzione

Art. 1

SOGGETTI

In vigore dal 31 mar 1996
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, ribadendo il proprio desiderio di sviluppare e rafforzare la cooperazione economica, scientifica, tecnica e culturale tra i due Stati e desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-1

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