Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 31 mar 1996
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità del diritto consuetudinario internazionale e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali; b) il termine "Kazakhstan" designa la Repubblica del Kazakhstan. Usato in senso geografico, il termine "kazakhstan" comprende il mare territoriale, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui il Kazakhstan, per alcuni scopi, può esercitare diritti sovrani in conformità del diritto internazionale ed in cui è applicabile la legislazione relativa alle imposte Kazakhe, c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Kazakhstan; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione e, nel caso del Kazakhstan, comprende, ad esempio, una società per azioni, una società a responsabilità limitata o qualsiasi altra persona giuridica o organizzazione che è assoggettata ad imposta sugli utili; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze, ii) per quanto concerne il Kazakhstan, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-3

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