Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 31 mar 1996
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-8