Art. 8

LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575

In vigore dal 6 gen 1996
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Agnelli, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Dini
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