Art. 3
LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575
In vigore dal 6 gen 1996
1. I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell', comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.
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