Art. 3

LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575

In vigore dal 6 gen 1996
1. I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell', comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo