Art. 7

LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575

In vigore dal 6 gen 1996
1. Sono a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'applicazione delle esenzioni di cui all', ivi comprese le spese di contabilizzazione sostenute da Eurocontrol, valutate in lire 7 miliardi. 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. È a carico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) il contributo annuo di partecipazione ad Eurocontrol, valutato in lire 47 miliardi annui a decorrere dal 1995, ivi compreso quello di lire 7 miliardi di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite le modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano nonchè le occorrenti modifiche.
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