Art. 7
LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575
In vigore dal 6 gen 1996
1. Sono a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'applicazione delle esenzioni di cui all', ivi comprese le spese di contabilizzazione sostenute da Eurocontrol, valutate in lire 7 miliardi.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. È a carico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) il contributo annuo di partecipazione ad Eurocontrol, valutato in lire 47 miliardi annui a decorrere dal 1995, ivi compreso quello di lire 7 miliardi di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite le modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano nonchè le occorrenti modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-12-20;575#art-7