Art. 4
LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575
In vigore dal 13 apr 2008
1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all' è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1
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