Art. 4

LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575

In vigore dal 13 apr 2008
1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all' è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo