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Art. 6

In vigore dal 28 feb 1995
1. Il Tribunale Arbitrale, qualora consideri che prima facie ha giurisdizione in base al Protocollo, può: (a) su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, indicare le misure provvisorie che ritiene necessarie al fine di salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti alla controversia; (b) prescrivere ogni misura provvisoria che ritiene appropriata in base alle circostanze al fine di prevenire danni gravi all'Ambiente antartico o ai suoi ecosistemi dipendenti o associati. 2. Le Parti alla controversia devono conformarsi sollecitamente ad ogni misura provvisoria prescritta in base al paragrafo 1 (b) di cui sopra in attesa di una decisione in base all'. 3. Nonostante l' e del Protocollo, una Parte ad una controversia può in ogni tempo, dietro notifica all'altra Parte o alle Parti alla controversia ed al Segretario, secondo l', chiedere che il Tribunale Arbitrale sia costituito come misura di urgenza eccezionale per indicare o prescrivere provvedimenti provvisori di emergenza secondo il presente Articolo. In tal caso il Tribunale Arbitrale sarà costituito il prima possibile in conformità con l', tranne che i periodi di tempo di cui all' (b), (c) e (d) saranno ridotti a 14 giorni in ciascun caso. Il Tribunale Arbitrale deciderà riguardo alla richiesta di misure provvisorie di urgenza entro due mesi dalla nomina del suo Presidente. 4. A seguito di una decisione del Tribunale Arbitrale riguardo ad una richiesta di misure provvisorie di emergenza in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, si procederà alla soluzione della controversia in conformità con gli del Protocollo.
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