Trattato

Art. 22

In vigore dal 28 feb 1995
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno stato terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo