Trattato

Art. 18

In vigore dal 28 feb 1995
Le Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi. Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due paesi.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-18

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