Trattato
Art. 18
In vigore dal 28 feb 1995
Le Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi.
Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due paesi.
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