Trattato
Art. 21
In vigore dal 28 feb 1995
Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse.
A tal fine i membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.
Si terranno altresì consultazioni regolari a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri.
Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.
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