Trattato
Art. 17
In vigore dal 28 feb 1995
La Repubblica Italiana e la Romania concordano di restituirsi reciprocamente le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente dal territorio di una di esse e che si trovino sul territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-17