Art. 2
In vigore dal 11 gen 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-rd-2