Art. 5

In vigore dal 11 gen 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1994 SCALFARO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Biondi
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-rd-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo