Art. 5
In vigore dal 11 gen 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1994
SCALFARO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Biondi
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