Art. 4

In vigore dal 11 gen 1995
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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